D’Antonio Tax&Legal for Aiga
Le “nuove” flat tax e flat tax incrementale
Nell’ambito della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) sono state apportate due rilevanti novità sull’applicazione del c.d. regime “Flat tax”:
1) l’aumento del limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfettario;
2) l’introduzione della c.d. “Flat tax incrementale”
Al fine di meglio comprendere i recenti e rilevanti cambiamenti, si rammenta che il regime agevolato “flat tax” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/14 (Finanziaria 2015), è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che presentino specifici requisiti.
Il primo di tali requisiti è che i ricavi / compensi non superino l’ammontare di euro 65.000 per anno d’imposta, indipendentemente dall’attività esercitata.
Ai fini della verifica del superamento del predetto limite deve considerarsi il regime contabile applicato nell’anno di riferimento (AE Circ. 9/E del 10.04.2019).
Per i regimi in contabilità ordinaria, quindi, rilevano i ricavi in base al principio di competenza mentre per i regimi a contabilità semplificata, assumono rilevanza i ricavi applicando il regime di cassa; ad esempio, per la determinazione dell’ammontare, i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica del limite solo se “correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta” (fattispecie che si realizza se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo) ovvero, in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco, la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Il regime agevolato “Flat Tax” incontra alcune cause di esclusione atteso che, ai sensi del comma 57, non possono applicare il regime forfettario i soggetti che:
a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) non sono residenti in Italia (in ogni caso il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito);
c) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
d) oltre all’esercizio dell’attività partecipano contemporaneamente a società di persone ovvero associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR ovvero ad imprese familiari; ovvero controllano direttamente o indirettamente srl/associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
Con riferimento alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, non possono applicare il regime forfettario i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo; in assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed il soggetto può adottare / continuare ad applicare il regime forfettario.
d-bis) soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione;
d-ter) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti la somma di euro 30.000.
Il “nuovo” regime forfetario per l’anno 2023
In seguito della modifica della lett. a) del citato comma 54, è stato innovato il requisito d’accesso costituito dal limite dei ricavi / compensi che aumenta da € 65.000 a € 85.000 (per anno d’imposta) per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività (cfr. sopra per gli altri requisiti).
La previsione dell’uscita dal regime forfetario in corso d’anno
Nella previgente versione della “Flat tax” era previsto che il superamento del limite dei ricavi/compensi comportasse l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, qualunque fosse l’entità del superamento.
Con l’integrazione del comma 71 del citato art. 1, viene riproposta una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
Pertanto, a seguito della predetta modifica, si possono presentare due diverse fattispecie:
a) in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra € 85.001 ed € 100.000, il regime forfettario cesserà di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
b) se l’ammontare si rivela essere superiore ad € 100.000, il regime forfettario cesserà di avere applicazione già dall’anno stesso.
La flat tax c.d. “incrementale”
Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non si avvalgono del regime forfettario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%.
Si tratta in pratica di una “Flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa/lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:
1) individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
2) individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
3) calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (c.d. franchigia).
Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.
Un breve esempio contribuirà ad una miglior comprensione di questo regime di recente introduzione:
A) Individuazione del reddito più altro nel triennio 2020-2022 (euro):
2023: 90.000,00
2022: 55.000,00
2021: 80.000,00 (reddito più alto nel triennio)
2020: 40.000,00
B) Determinazione della base imponibile della Flat tax incrementale:
[Reddito 2023] – [Reddito 2021] = (90.000,00 – 80.000,00) = euro 10.000,00 (differenza)
Franchigia 5% del reddito 2021: (80.000,00 x 5%) = euro 4.000,00
Differenza netta: (euro 10.000,00 – 4.000,00) = euro 6.000,00
La base imponibile della Flat tax incrementale ammonta ad euro 6.000,00 e l’imposta sostitutiva dovuta è pari ad euro 900,00 (euro 6.000,00 x 15%) in luogo della ben più alta aliquota marginale Irpef.
Avv. Raimondo D’Antonio
Componente del Dipartimento per la riforma del processo tributario e fiscalità