“La cartella esattoriale rappresenta un atto amministrativo caratterizzato da evidenti finalità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di riscossione tramite il ruolo. Tale incarico viene affidato al “concessionario”, il quale avrà l’onere di notificare (art. 25, D.P.R. n° 602/73) il provvedimento esattivo ed, eventualmente, ad iniziare azioni esecutive o cautelari del credito ai danni del cittadino contribuente. Proprio su questo aspetto, ossia in tema di efficacia del predetto atto esattoriale, quest’ultimo costituisce un vero e proprio c.d. titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (decreti ed ordinanze). Dunque, tale principio di esecutività del titolo legittima il concessionario a promuovere un pignoramento ai danni del destinatario non prima di 60 giorni dalla notifica della citata cartella esattoriale (art. 50, comma 1, D.P.R. n° 602/733), salvo determinati casi previsti dalla legge, ad esempio pagamento della somma per l’intero oppure presentazione dell’istanza di rateizzo presso l’Ente della Riscossione o impugnazione della cartella esattoriale tramite la presentazione del reclamo. Dopo la formazione del ruolo, redatto dall’Ufficio (creditore) e trasmesso all’Ente della Riscossione per i relativi Relazione sulla Giustizia Tributaria per le opposizioni alle Cartelle di Pagamento Civile Pagina n. 2 adempimenti, quest’ultimo, in qualità di concessionario, ha l’onere di svolgere il “primario” compito, ossia quello di far approdare, all’interno della sfera giuridica del contribuente, la volontà dell’Erario di pretendere una determinata somma; tale manifestazione di volontà coercitiva è cristallizzata all’interno, appunto, della cartella esattoriale. Il D.P.R. n. 602/73 prevede che la notifica debba avvenire in precisi archi temporali, ai fini decadenziali, pena l’impossibilità per l’Erario di pretendere gli importi ai danni del cittadino, il quale dinanzi ad una tardiva notifica della cartella esattoriale ha comunque l’onere di eccepire tale questione all’interno del proprio ricorso. Proprio sulla questione circa il rispetto di tali termini, la natura degli stessi è tassativa, dunque l’omesso rispetto di ciò determina la nullità del provvedimento. La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde sul fatto che i termini indicati nell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 sono da considerarsi perentori, in ragione della necessità di non lasciare il contribuente esposto “indefinitivamente” all’azione esecutiva del Fisco (cfr., tra le altre, Cass. n. 10/04, Cass., n. 16435/09). Infatti, la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare; pertanto, laddove l’esattore abbia omesso di rispettare l’iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l’effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante. Orbene, proprio la notifica della cartella esattoriale rappresenta il discrimen tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria. Relazione sulla Giustizia Tributaria per le opposizioni alle Cartelle di Pagamento Civile Pagina n. 3 Sul punto, recentemente, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazioni, a Sezioni Unite, la quale, con ordinanza n. 1394 del 18.01.2022, ha sostanzialmente confermato la linea di demarcazione tracciata tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria negli ultimi anni. Più segnatamente, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate nell’ambito di un procedimento in cui era stato sollevato, dal Tar, conflitto negativo di giurisdizione. Nella vicenda in esame, in particolare, un contribuente si era rivolto al Tribunale per promuovere opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle entrate Riscossione in relazione a pretese tributarie a titolo di IVA e IRPEF, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità della cartella per mancanza della firma digitale e della certificazione di autenticità e conformità della notifica effettuata a mezzo pec. Il Tribunale adito aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale l’opponente aveva tempestivamente riassunto il giudizio. Il Tar, come detto, aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite, sospendendo il giudizio in attesa della decisione nonché asserendo la giurisdizione del giudice tributario. Con la citata ordinanza n. 1394/2022, le SS.UU. della Cassazione hanno risolto il prefato conflitto, richiamando la disciplina di cui al combinato disposto del D. Lgs. n. 546/1992, art. 2 e del DPR n. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, nonché gli ultimi principi enunciati dalla giurisprudenza dalle stesse Sezioni Unite in materia. Relazione sulla Giustizia Tributaria per le opposizioni alle Cartelle di Pagamento Civile Pagina n. 4 Secondo i giudici di legittimità, dunque, il discrimen fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria manifestatasi con un atto esecutivo, nella specie una cartella di pagamento, va fissato nei seguenti termini: spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo. Questo, sia nel caso in cui si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, sia se si tratti di fatti inerenti all’esistenza e al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, vale a dire di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e, quindi, alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso sia conseguito a una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, “sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta Relazione sulla Giustizia Tributaria per le opposizioni alle Cartelle di Pagamento Civile Pagina n. 5 notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. Nel caso specificamente esaminato, la doglianza avanzata dal contribuente concerneva, indiscutibilmente, la legittimità e validità della cartella di pagamento, questioni riconducibili all’esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario, come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario IVA e IRPEF maturate anteriormente all’emissione della cartella. Detto principio è stato confermato anche con ordinanza n. 8465/2022 del 15.03.2022, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Inoltre, in tema di notificazione di cartella di pagamento, è utile richiamare la sentenza n. 13913/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio. In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c., davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.