Corte di Cassazione, Ord. n. 20626/2022.
E’ legittima l’emissione di una cartella di pagamento a fini del recupero dell’imposta dovuta quando l’Amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente abbia illegittimamente utilizzato un credito d’imposta. La cartella di pagamento, per contro, non può essere emessa quando, in caso di mancato utilizzo del credito d’imposta, venga accertato che questo non era stato correttamente esposto. In questa ipotesi, infatti, il Fisco può solo procedere alla rettifica dell’errore materiale o di calcolo non sussistendo l’estinzione totale o parziale del debito erariale.
Così si esprime la Suprema Corte con l’ Ordinanza n. 20626 del 28 giugno 2022, pronunciata a conferma della decisione assunta dalla CTR nell’ambito del giudizio in opposizione a cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del dPR n. 600/1973, con la quale l’ Agenzia aveva recuperato l’importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non ritrovato nella dichiarazione relativa all’anno precedente.
Secondo i Giudici di legittimità il disconoscimento del credito d’imposta che derivi da una indagine meramente cartolare, quindi emergente direttamente dal confronto delle dichiarazioni, è attuabile attraverso l’utilizzo dell’istitito dell’ accertamento automatizzato ex art. 36 bis dPR 600/73 purché questo non derivi da un’attività accertativa o rettificativa, né implichi valutazioni, ma sia effettivo sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi.
Ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo, conseguente alla previsione di cui al citato art. 36-bis, di un credito d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, l’Ufficio è legittimato a verificare la correttezza della suddetta indicazione, anche facendo riferimento alle dichiarazioni degli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale che presuppone valutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura.
La cartella esattoriale, potrà, quindi essere emessa qualora dall’errata indicazione del credito, derivi il suo utilizzo con conseguente estinzione del debito erariale che diverrà, poi, oggetto del recupero.
L’emissione della cartella di pagamento, di contro, non è invece possibile in caso di mancato utilizzo del credito d’imposta, ancorchè accertato come non spettante.
In tale ultimo caso, infatti, l’Amministrazione finanziaria potrà solo procedere a rettificare l’errore materiale o di calcolo, ma non emettere cartella di pagamento ai fini del recupero di un credito d’imposta che, in quanto non utilizzato, non si è tradotto in un debito del contribuente nei suoi confronti.